Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 aprile 2019, n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La Relazione di Riferimento riguarda le attività soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Ai sensi dell’articolo 29-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale e’ presentata la relazione di riferimento relativa:
- agli impianti elencati nell’Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai punti 1, 3, 4 e 5;
- agli impianti di cui al punto 2 dell’Allegato XII, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
- alle installazioni per le quali e’ verificata la sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi dell’articolo 4.
La relazione di riferimento e’ redatta tenendo conto delle Linee guida emanate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (di seguito denominate: Linee guida), e contiene almeno le informazioni di cui all’Allegato 2 del decreto.
Le informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, sono acquisite, valutate ed elaborate conformemente alle indicazioni delle Linee guida e a quelle di cui all’Allegato 3 del decreto.